Recentemente le aziende, ma non tutte, si sono mobilitate verso i propri dipendenti per informarli che secondo una disposizione (maggiori info qui nonché qui) del Ministero del Lavoro/INPS le ore di permesso e le ex-festività non godute entro il termine prefissato (dalla contrattazione collettiva o da quella individuale) saranno soggette a contributo INPS (da parte del datore).

In particolare il versamento va fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso. Le aziende però possono derogare, in accordo con il lavoratore, tale normativa e fare compilare all’interessato un modulo per la fruizione delle suddette ore in un secondo momento (banca ore indeterminata).
Informatevi presso la vostra azienda e controllate il vostro cedolino!
N.B.
La sottoscrizione dell’accordo datato 14 ottobre, consente all’azienda unicamente di evitare un esborso finanziario anticipato e di differirlo al momento in cui i permessi verranno effettivamente goduti dal lavoratore, per quest’ultimo nulla cambierà rispetto a quanto acquisito.












